Cartelle Equitalia, mora più bassa

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CARTELLE EQUITALIA: MORA PIÙ BASSA

L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA RIDOTTO IL TASSO D’INTERESSE DI 0,75 PUNTI PERCENTUALI.

Dal 15 maggio 2016, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,13% in ragione annuale. In altre parole, con provvedimento n. 60535 del 27.04.2016 l’Agenzia delle Entrate riduce di 0,75 punti percentuali il tasso degli interessi di mora che scende dal 4,88% al 4,13%.

Il provvedimento citato ricorda infatti che, in base all’art. 30 del DPR 602/73, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

L’Agenzia delle Entrate nel comunicato specifica che, considerato anche il recente articolo 13 del decreto legislativo del 24 settembre 2015 n. 159 il quale prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata interessata la Banca d’Italia la quale, con nota del 24 marzo 2016, ha stimato al 4,13% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1 gennaio 2015/31 dicembre 2015.

È giusto osservare che gli interessi moratori negli ultimi anni, sono sempre stati oggetto di tagli (salvo per il 2013), comportando dunque uno sgravio sulle pretese indirizzate ai contribuenti.

Per maggiore chiarezza, è bene precisare che cosa si intende per interessi di mora e perché sono dovuti in caso di pagamento tardivo. Il nostro Codice Civile all’art. 1224 stabilisce che il debitore che adempia in ritardo ad un’obbligazione pecuniaria è tenuto a corrispondere anche degli ulteriori interessi, partendo dal presupposto che un ritardo nel pagamento comporti un danno nella sfera patrimoniale del creditore. Pertanto, nel caso specifico, qualora un contribuente non paghi entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sarà tenuto a versare anche gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Tali importi, tra l’altro, non sono gli unici che vanno a sommarsi ai tributi originariamente dovuti poiché il contribuente sarà tenuto al pagamento di ulteriori oneri accessori come gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (calcolati dal momento della scadenza del tributo fino alla sua iscrizione al ruolo,  ai sensi art. 20 del DPR n.602/73), gli interessi per dilazione del pagamento (previsti in caso di rateazione concessa da Equitalia, ai sensi dell’art. 21 DPR n.602/73) e ancora l’aggio di riscossione (compenso previsto a favore di Equitalia), somme che spesso il contribuente si vedrà addebitare in cartella.

Umile Guarnieri