Avvisi di pagamento emanati dal Consorzio di Bonifica. Ultimi giorni per fare i ricorsi

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Per chi volesse fare il ricorso in maniera libera e autonoma e senza nessuna costrizione o imposizione da parte del Comitato o di qualsiasi altra associazione o ente preposto, seguire la seguente utile indicazione: Avvocato, cartella originale completa di tutte le pagine, fotocopia carta d’identità, fotocopia codice fiscale, spese per presentare il ricorso da corrispondere al legale solo in occasione della firma della Procura. Contatti: Avv. Giovanni Russo cerca numero su elenco telefonico a Rende.
Tempi utili al ricorso sessanta giorni dalla data del timbro postale impresso sulla busta raccomandata. P.S. Lunedì 23 ancora ultimo giorno utile per le cartelle recapitate il 28 di febbraio 2012 per i ruoli 2005/2006. Coloro i quali hanno già pagato una rata attraverso i bollettini in allegato
non possono fare il suddetto ricorso. Quest’ultimi potrebbero appellarsi per il rimborso ma questo diventerebbe più complicato e sopratutto da valutare con il legale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza quarta sezione ha emesso una sentenza su un ricorso depositato nel 2007, quest’ultimo avverso a una cartella esattoriale del 2003, riguardante il pagamento della quota consortile riferita a quell’anno, contro al Consorzio di Bonifica piana di Sibari e media valle del Crati. La sopraccitata Commissione il 2 di febbraio del 2010 in primo appello così provvedeva: “Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la cartella impugnata, liquidando le spese processuali”. A distanza di circa due anni dalla suddetta sentenza il Commissario straordinario del comprensorio di bonifica Sibari – Crati ha inoltrato  attraverso Equitalia alcune cartelle di pagamento ai proprietari di terreni. Tali tributi sono riferiti agli anni 2005 – 2006 e sono stati notificati in maniera pressoché ingiusta, poiché la giurisprudenza aveva già espresso delle sentenze a favore dei contribuenti.

Anche  se in materia tributaria i ricorsi sono di natura soggettiva ciò non toglie che le sentenze emesse fino al 10 di febbraio 2010, data dell’introduzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27, nel quale il perimetro di contribuzione per la riscossione dei ruoli relativi al nuovo consorzio ed emessi per soli fini istituzionali coincide con il perimetro del neo costituito Consorzio, non possano essere ugualmente legittimate e costituire materiale d’interesse giuridico al fine di avviare dei nuovi ricorsi e vincerli. Infatti, prima dell’approvazione del sopraccitato Decreto la legge 11/2003 non avrebbe avuto nessuna efficacia, come si evince anche dal contenuto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, depositata il 2 di febbraio del 2010. Dunque, prima del 2010 il perimetro di contribuzione non coincideva con il comprensorio di attività del Consorzio, pertanto era tenuto a pagare solamente il proprietario di quel fondo posto all’interno del comprensorio consortile, che godeva dei benefici derivanti dalle opere realizzate. Quindi, il Consorzio, quale ente impositore, doveva dimostrare l’esistenza di un vantaggio immediato e diretto, cioè un incremento di valore, conseguito dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio meramente derivante solo per riflesso dell’inclusione in esso del bene ( cfr., Cass. Civ. sez. V 10/04/2009 n. 8770).

Inoltre, ancora oggi,  come accadeva anche allora, nella notifica non basta soltanto indicare l’importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di bonifica per il fondo descritto, ma bisogna obbligatoriamente apporre anche, in modo chiaro e trasparente, la specifica motivazione costituita dall’indicazione del Piano di Classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competete autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuzione ( cfr.,  sul punto, Cass. S. U. n. 6009/2008). Nel caso specifico delle cartelle relative al 2005 – 2006 è bene domandarsi se i piani di classifica relativi a quegli anni siano stati mai redatti. Per quando riguarda, invece, le cartelle del 2010 – 2011 la questione è sancita chiaramente dalla totale assenza di piani di classifica, che a detta del Direttore del nuovo Consorzio dei bacini meridionali del cosentino potrebbero essere pronti soltanto per gli anni a venire. Quest’ultimi sono gli elementi fondamentali e obbligatori per quantificare anno per anno le tariffe, con le quali il Consorzio dovrebbe applicare il giusto tributo. In mancanza di una classificazione del territorio o di una riqualificazione dei fondi consorziati comprovata da documentazione e lavori realizzati anno per anno, anche in presenza della nuovo Decreto attuativo, ogni utente non dovrebbe all’ente impositore pagare un solo centesimo di quanto richiesto, neanche nelle zone irrigue laddove per esempio non ci sono impianti d’irrigazioni all’interno del proprio podere ( cfr., Cass. Civ. sez. V 10/04/2009 n. 8770).

Bisogna a questo punto che tutti gli interessati imparino a conoscere approfonditamente la materia per la quale fare i ricorsi e soprattutto comprendere di pagare un tributo soltanto qualora quest’ultimo venisse imposto con tutte le dovute esattezze del caso. Istruzioni per l’uso ma anche un invito a tutti i legali della Provincia di Cosenza di cimentarsi in una nuova e straordinaria materia, quella tributaria.

06/03/2012
Alberto De Luca
(Titolo originale: Nuovi avvisi di pagamento emanati dal Consorzio di Bonifica relativi agli anni 2005 -2006. Istruzioni per l’uso)