Il Tar Calabria decide: accorpato il liceo di Torano con il “Siciliano”

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La sentenza:
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2016, proposto da:
Comune di Bisignano, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Puterio, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall’avv. Roberta Ventrici, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto); Consiglio Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza; Amministrazione Provinciale di Cosenza, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni De Rose, con domicilio eletto presso Provincia Di Cosenza Sede Amm.Ne Prov.Le in Cosenza, p.zza XV Marzo, 1; Ministero Istruzione Universita’ e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;
per l’annullamento
della delibera di giunta regionale della Calabria n. 567/15 di approvazione piano di revisione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della regione Calabria a.s. 2016/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Amministrazione Provinciale di Cosenza e di Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il Comune di Bisignano impugna la delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2015 n. 567, recante “Approvazione del Piano di revisione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria per l’anno scolastico 2016/2017”, nella parte in cui ha respinto la proposta di accorpamento, per l’anno scolastico 2016/2017, del liceo classico di Torano, sede coordinata del liceo classico “Gioacchino da Fiore” di Rende, con l’Istituto di istruzione superiore di Bisignano, avanzata dal Consiglio provinciale di Cosenza, con delibera 4 dicembre 2015 n. 27, su istanza del Comune ricorrente;
Precisato che la programmazione dell’offerta formativa scolastica rientra nella competenza esclusiva regionale, rispetto alla quale gli enti locali hanno il compito di presentare proposte (cfr. C. cost. sentenza n. 200/2009);
Osservato che il Comune è legittimato ad agire in giudizio in materia di organizzazione di uffici scolastici statali, ogni qual volta deduca la lesione di interessi riconducibili alla sfera di fruizione della comunità locale, facendosi esso portatore degli interessi e delle istanze delle comunità di base, o di frazioni di questa (alle quali già compete una generale aspettativa di partecipazione in relazione all’intera organizzazione del servizio pubblico), che trovano in quell’ente territoriale la prima e più immediata occasione di aggregazione ed omogeneizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2003 n. 1407 e Sez. IV, 17 settembre 1984 n. 501);
Rilevato che la Giunta regionale ha ricusato l’accorpamento «in quanto non coerente con i criteri e gli indirizzi regionali approvati con delibera del Consiglio regionale n. 48/2010, segnatamente alla lettera l (l’unificazione degli istituti di II° grado si realizza prioritariamente tra istituti di medesima tipologia) e alla lettera n (in ciascun istituto di istruzione di II° grado dovranno funzionare indirizzi quanto più possibile omogenei)»;
Ritenuto che i criteri e gli indirizzi regionali approvati con la delibera del Consiglio regionale n. 48/2010 hanno una durata limitata al quinquennio che va dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2015/2016 (cfr. pag. 2 della citata delibera: «si ritiene necessario procedere alla definizione di nuovi indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della regione Calabria, i cui interventi decorrono a partire dall’anno scolastico 2011/2012 e fino all’anno scolastico 2015/2016»);
Considerato, pertanto, che il disposto della delibera del Consiglio regionale n. 48/2010 non è idoneo a fondare il provvedimento di rigetto del dimensionamento scolastico proposto dalla Provincia di Cosenza e dal Comune ricorrente, in questa sede impugnato, operando quest’ultimo per l’anno scolastico 2016/2017;
Ritenuta, per quanto sopra, la manifesta fondatezza del ricorso sotto quest’assorbente profilo;
Ritenuto di poter compensare le spese del processo, attesa la natura formale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2015 n. 567, nella parte in cui non ha accolto la proposta di accorpamento del liceo classico di Torano, sede coordinata del liceo classico “Gioacchino da Fiore” di Rende, con l’Istituto di istruzione superiore di Bisignano, avanzata dal Consiglio provinciale di Cosenza, con delibera 4 dicembre 2015 n. 27.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Nicola Durante, Consigliere, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario