Libertà di stampa, libertà di pensiero….

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La libertà di pensiero si identifica come l’individuale arbitrio nella manifestazione del proprio substrato ideologico, per mezzo delle parole, degli scritti ed ogni altro mezzo; non va intesa esclusivamente in senso meramente positivo come “la libera espressione delle idee” bensì anche come diritto di non esternare ciò che si pensa, diritto di utilizzazione di qualunque mezzo tecnico per la divulgazione del proprio pensiero, e sostrato del diritto di informare e di essere informati. Il diritto di cronaca e la libertà di stampa sono delle “species” di libertà di pensiero, infatti, nel diffondere le informazioni, il giornalista ricorre ad un’attività ermeneutica come quella di interpretare i dati e le informazioni a carattere prettamente soggettivo. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non oltre ventiquattro ore, fare denuncia presso l’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto (art 21 della costituzione della repubblica italiana ). l ‘essenza della libertà di stampa consta dunque nel non dovere chiedere autorizzazione per la pubblicazione e sopratutto, lo scritto non deve essere sottoposto a censura preventiva. L’unica forma di limitazione della libertà di stampa dunque è il sequestro ( a carattere repressivo). Ricordiamo che il sequestro può anche essere disposto dal giudice civile in caso di abuso d’immagine. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. L’ordinamento dunque si serve della clausola generale “buon costume” per collegare la realtà dinamica delle circostanze a quella più statica della costituzione, e grazie alla sua vaghezza, l’espressione diventa strumento di controllo. La corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di ulteriori limiti impliciti che tutelano situazioni costituzionali come il diritto alla riservatezza, il diritto all’onore della persona, che ricevono tutela rafforzata nelle norme penali. L’interesse alla realizzazione della giustizia è un altro limite che giustifica il “segreto giudiziario”. la tutela del buon costume viene assicurata per mezzo del sequestro , perchè se fosse ammessa censura ci troveremmo di fronte ad un’ aporia, un’antinomia ed una rottura costituzionale anomala perchè all’interno dello stesso articolo. La legge può stabilire , con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. La ratio di questa norma è molto appropriata perchè molto spesso, la stampa, per poter sopravvivere, è coartata ad essere vittima di imposizioni e condizionamenti ideologici che si convertono in esternazione dell’interesse dei finanziatori, per non parlare della pressione dei gruppi economici.

di francesco ferdinando cristarella oristano