Regolamentazione vendita al pubblico dei prodotti pirotecnici

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A partire del 20 dicembre 2018 e fino a tutto il 1° gennaio 2019 è in vigore l’ordinanza n.35/2018 del Comune di Bisignano che regolamenta la vendita al pubblico e l’uso dei fuochi d’artificio e prodotti pirotecnici.

Il provvedimento adottato in occasione delle festività di fine anno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, vieta ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti.

Fino al 1 Gennaio 2019, dunque, è in vigore su tutto il territorio comunale:
II divieto di vendita, in forma ambulante, su tutto il territorio comunale, di ogni tipo di fuochì d’artificio. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante.

Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati appartenenti a terzi, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’art’ 4 Decreto Legislativo 4 aprile 2010, N” 58).

II divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza licenza; II divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, di consentirne a chiunque l’uso per effettuare gli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni dell’ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D L gs 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria e comporteranno il sequestro del materiale pirotecinico utilizzata o illecitamente detenuto.

Per leggere l’ordinanza completa: Ordinanza n.35