Le misure per gli esercizi commerciali, negozi, bar e ristoranti

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Ecco cosa prevede il nuovo decreto #iorestoacasa per le attività commerciali, attività di ristorazione, bar, pub e altre sedi commerciali.

Abbiamo raccolto tutte le norme che possono interessare gli operatori del commercio, ma per tutte le informazioni utili consigliamo di informarsi presso chi di competenza (associazioni di categoria, ecc..) e di visitare il sito del Ministero e ricordiamo che per i cittadini di Santa Sofia d’Epiro è stato messo a disposizione un numero apposito per gli operatori commerciali (Consigliere Nunzia Spagnulo (320 7776724);

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato attuato per contrastare l’epidemia dilagante di coronavirus e che entra in vigore martedì 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Ecco le misure presenti nel nuovo decreto e che riguardano le attività commerciali:

n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a
livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell’attivita’ in caso di violazione;
s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Inoltre sono sempre efficaci le ordinanze del comune di Bisignano, di cui ne riportiamo le norme rivolte agli esercizi commerciali:

-Si ordina A partire dal 10 marzo 2020 e fino al 3/04/2020 compreso La chiusura al pubblico delle attività di ristorazione e bar dalle ore 18.00 alle ore 06.00, con l’obbligo per i gestori, durante l’orario di apertura, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, di un metro almeno, fatta salva la possibilità di consegna a domicilio assicurando congrue misure per la sicurezza della consegna stessa;

-Ordina altresì per tutti i gestori degli altri esercizi commerciali l’adozione di misure organizzative tali da garantire un accesso ai luoghi con modalità contigentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

-Restano sospese le attività di Pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

-Negli uffici delle pubbliche amministrazioni, negli esercizi commerciali ed in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere esposte, ben visibili al pubblico, le informazioni sulle misure di prevenzione come riportato nell’allegato 1 del Dpcm 4-03-2020.

-Nelle stesse strutture devono essere messe a disposizione degli addetti, nonchè degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

-E’ fortemente raccomandato che presso gli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar), all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Abbiamo provato a raccogliere tutte le norme che interessano gli operatori commerciali, ma per tutte le informazioni utili consigliamo di informarsi presso chi di competenza (associazioni di categoria, ecc..), di visitare il sito del Ministero a questo link: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus