Nuove norme sulla perizia assicurativa. Tutto quello che bisogna sapere sul risarcimento di un sinistro

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Nuove norme sulla perizia assicurativa… e risarcimento

Siete stati vittima di un incidente e avete inoltrato una pratica di risarcimento alla vostra assicurazione? Allora, occhi aperti sulle procedure di risarcimento. In un clima arroventato dagli scandali denunciati negl’ultimi anni le compagnie assicurative si sono ben organizzate con nuove normative, con le quali se da una parte difendono le proprie casse dall’altra dovrebbero perlomeno garantire al meglio il diritto dei loro utenti. Tuttavia non tutti gli utenti assicurati hanno ben chiari i contenuti delle procedure in merito ai diritti e ai doveri del risarcimento assicurativo. Per non incorrere, dunque, in equivoci e soprattutto in una cattiva risoluzione economica del danno subito con manovre spesso poco soddisfacenti da parte delle compagnie di assicurazione nei confronti degli utenti subenti è opportuno mantenersi sempre informati.

Fonte: http://www.assicurazione.it/

La procedura di risarcimento

Il nuovo codice delle assicurazioni ha nettamente cambiato le abitudini assicurative dei cittadini italiani. Prima si aveva diritto al risarcimento diretto soltanto nel caso in cui ci fosse un accordo tra le due parti coinvolte nel sinistro, che avveniva al momento dell’incidente e prendeva la forma della constatazione amichevole. In caso contrario, occorre rivolgersi all’assicurazione dell’altra persona, seguendo la procedura cosiddetta ordinaria.

Oggi, la vecchia procedura si applica soltanto nei casi di incidenti più gravi, ovvero quelli che causino danni alle persone con invalidità permanente superiore al 9%. In tutti i casi, in seguito a un incidente si ha l’obbligo di avvisare in forma scritta la propria compagnia assicurativa entro 3 giorni dal fatto. Se si omette questa comunicazione, si rischia di perdere ogni diritto al risarcimento. È bene ricordare che questa denuncia del sinistro va fatta in qualunque caso, anche in quello in cui si sia convinti di non avere nessuna responsabilità nell’incidente.

Nel caso in cui si abbia un accordo sulle cause e sulle responsabilità del sinistro, le due parti compilano il cid, modulo di constatazione amichevole. Anche in mancanza di accordo, se l’assicurato rientra nelle condizioni stabilite dalla legge, può rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione. Per ottenere il risarcimento diretto, l’incidente deve essere avvenuto sul territorio italiano, tra veicoli immatricolati in Italia e assicurati con compagnie italiane, se si è prodotta invalidità questa non deve superare il 9% e se è coinvolto un ciclomotore, deve essere stato immatricolato dopo il 2006.

Nel caso non siano rispettate queste condizioni bisogna ricorrere alla “vecchia” procedura ordinaria. I passi da seguire sono semplici. Innanzitutto occorre inviare via raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa avversaria. La compagnia effettua un’analisi del sinistro, usando perizie, referti medici, testimonianze e fa un’offerta al richiedente del risarcimento. Essa può anche non formulare un’offerta: in questo caso dovrà motivare questa decisione di non garantire nessun risarcimento. Se il danneggiato accetta, l’assegno verrà inviato dall’assicurazione entro 15 giorni. Se non si giunge ad un accordo, l’assegno viene in ogni caso inviato e può essere accettato come acconto, salvo poi rivalersi contro la compagnia. Anche se l’assicurato non risponde, la compagnia di assicurazione ha comunque l’obbligo di inviare l’assegno di risarcimento.

Un’ultima osservazione da fare è che il risarcimento per un danno tutelato dalle polizze di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli cade in prescrizione dopo 2 anni. Se non si fa richiesta entro questo lasso di tempo, si rischia di perdere ogni diritto all’indennizzo. Anche i danni che sono conseguenza di sinistri causati da soggetti non identificati possono essere risarciti: esiste infatti un Fondo per le vittime della strada che ha la funzione di provvedere al risarcimento.

Denuncia di sinistro

Quando si è protagonisti di un sinistro, per effettuare qualunque tipo di azione assicurativa, bisogna denunciare l’incidente entro 3 giorni dal fatto. Per molte compagnie (specie per quelle dirette), la procedura può essere effettuata anche via telefono o via internet. Altrimenti, si può usare la tradizionale lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La tempestività è importante, se si lascia trascorrere il periodo di 3 giorni dall’incidente, non sarà più possibile chiedere alcun risarcimento alla compagnia assicurativa. Per la denuncia del sinistro si dovrebbe usare il modulo blu Cai, di constatazione amichevole, con la firma della controparte o a firma singola, nel caso in cui non si sia trovato un accordo sulla descrizione dell’incidente. Nel modulo blu sono contenute tutte le informazioni necessarie alla denuncia del sinistro. Se non è possibile reperire il modulo al momento dell’incidente, si possono scrivere di proprio pugno le informazioni necessarie: alcune compagnie predispongono un call-center con operatori che forniscono assistenza per denunciare il sinistro o, sempre più spesso, si può anche compilare un modulo nella pagina web della compagnia.

Quando si dichiara l’incidente, bisogna specificare i dettagli: data, ora, luogo; poi la targa del veicolo e la polizza da cui si è tutelati. Anche i dati relativi alla controparte sono necessari: generalità, targa dei veicolo, compagnia assicurativa di cui si avvale. Un’informazione importante è quella relativa a dove si trovano i mezzi coinvolti nel sinistro e quando sono disponibili per gli accertamenti di rito da parte dei periti dell’assicurazione. Se ci sono testimoni, vanno riportate le loro generalità e i loro recapiti e bisogna indicare quali sono le autorità di pubblica sicurezza (vigili, polizia, carabinieri) che sono intervenute sul luogo dell’incidente. Nel caso in cui si presentino degli infortuni, bisogna specificare le generalità degli infortunati e l’entità dell’infortunio. Nella denuncia dell’incidente, devono essere acclusi anche tutti i referti medici che si possiedono, quindi quelli immediatamente successivi al fatto. Con l’evolversi della condizione di salute, successivamente all’incidente, bisogna aggiungere tutti i referti e le cartelle cliniche che possano accertare lo stato di salute conseguente all’incidente. A tutto questo è bene aggiungere una relazione medica compilata da un sanitario che specifichi la natura dell’infortunio e le prospettive di guarigione.

Con le nuove norme sul risarcimento diretto, spetta all’assicurato l’onere di avvertire la propria compagnia, anche nel caso in cui si sia convinti di non avere alcuna colpa sulle circostanze del sinistro. Se si inoltra la richiesta di risarcimento diretto alla compagnia, e questa accerta che non sussistono le condizioni per avvalersi del risarcimento diretto, provvederà poi ad informare il danneggiato, che avrà però tempo per contattare l’altra compagnia assicurativa interessata al sinistro.

Azione diretta del danneggiato

L’azione diretta del danneggiato, in un sinistro, nei confronti della compagnia di assicurazione è possibile solo in due casi espressamente menzionati dalla legge: le assicurazioni di responsabilità civile (articolo 144 del Codice delle assicurazioni) e la legge sulla caccia. Cosa significa? Se una persona viene coinvolta suo malgrado in un sinistro, può chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa della persona che l’ha causato solo se è vittima di un incidente stradale o viene colpito nell’ambito di una battuta di caccia. In tutti gli altri casi, la compagnia ha il dovere di rispondere soltanto alle richieste dirette del suo assicurato e di nessun altro.

Uno dei casi più frequenti di azione diretta del danneggiato è quello che vede come protagonista il passeggero trasportato in un veicolo non di sua proprietà. In questo caso, il trasportato ha diritto a chiedere il risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo per tutti i danni che ha riportato nel sinistro. Un altro caso frequente è quello del passante che viene investito da un veicolo. L’assicurazione risponde dei danni causati dall’assicurato a terze persone fin nei limiti del massimale: al di sotto di questa somma la compagnia di assicurazione non può opporre nessuna eccezione, salvo poi rivalersi nei confronti del proprio assicurato, vale a dire richiedere poi a lui la restituzione della somma indennizzata alla terza persona.

È importante ricordare che l’azione diretta del danneggiato ha gli stessi tempi di prescrizione della normale richiesta di risarcimento del sinistro, ovvero il termine sono i 2 anni a cui si è già accennato.

Con il nuovo Codice delle assicurazioni e la disciplina del risarcimento diretto, viene a crearsi la possibilità di un altro caso: quello in cui il trasportato è vittima di un sinistro a bordo di un veicolo non di sua proprietà e l’incidente è stato causato da un altro veicolo. Il trasportato e vittima dell’incidente ha due opzioni: può sia chiamare in causa la compagnia del veicolo a bordo del quale si trovava, che provvederà poi a chiedere per suo conto il risarcimento, oppure può rivalersi direttamente contro la compagnia del veicolo che ha causato il sinistro.

Diritto di accesso agli atti

Grazie a una legge del 2000 e al conseguente decreto di attuazione del 2004, l’assicurato ha oggi il pieno diritto di accedere a tutti gli atti che riguardano la liquidazione del suo risarcimento. Questa legge emanata dal Ministero delle Attività produttive era destinata a favorire una maggiore trasparenza nei rapporti tra il consumatore e la compagnia di assicurazione.

Questa legge vede la liquidazione del danno suddivisa in tre fasi fondamentali: la constatazione del danno, la sua valutazione e la liquidazione propriamente detta. Soltanto una volta che questi tre processi siano stati portati a termine dalla compagnia di assicurazione, l’assicurato ha la possibilità di chiedere di consultare i documenti relativi. Il momento in cui questo accade è quello in cui la compagnia d’assicurazione formula l’offerta. È proprio in questo frangente che l’assicurato ha interesse, e quindi il diritto, di conoscere gli atti e valutare l’operato della compagnia e decidere di conseguenza se accettarne l’offerta o rifiutarla e quindi procedere in giudizio nei tribunali civili.

In rispondenza alla legge 675 del 96, l’assicurato ha anche il diritto di conoscere i dettagli del trattamento dei suoi dati personali e sensibili, per verificare se sono stati trattati in accordo con la legge che tutela la privacy.

L’unica condizione per ottenere l’accesso agli atti è la dimostrazione da parte dell’assicurato di avere la concreta necessità di conoscerli. Questa necessità può essere di diversa natura per i vari soggetti coinvolti nella controversia. Il danneggiato deve valutare se è sua convenienza accettare o meno l’offerta che gli è stata proposta dalla compagnia. Il contraente invece deve valutare se e come viene effettuata la liquidazione del danno, e quindi l’espletamento delle sue responsabilità.

L’accesso a tutta la documentazione è da considerarsi sempre a titolo gratuito per gli individui, mentre è a pagamento per le imprese. La richiesta va effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla presidenza della compagnia assicurativa o al suo ufficio liquidazione e deve essere smaltita entro 60 giorni dal momento della consegna. La vigilanza sulla correttezza dello svolgimento di queste procedure è competenza dell’IVASS ed è proprio a questo istituto che vanno inoltrate eventuali lamentele e reclami.

Il risarcimento: tempi e modalità

Il risarcimento è la somma che viene pagata (liquidata) da una compagnia di assicurazione al suo assicurato quando uno dei danni previsti dalla polizza si verifica nel corso di un sinistro. Questo avviene solo al termine di una procedura che parte dalla denuncia del sinistro, da farsi al massimo nei 3 giorni successivi all’incidente. Dopodichè si procede alla richiesta di risarcimento.

Con le nuove norme del risarcimento diretto c’è stata una piccola rivoluzione in campo assicurativo. Infatti se l’incidente è tra due auto italiane, in Italia, e i danni contro le persone sono di lieve entità, si chiede il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, anche nel caso in cui non ci sia stato accordo e quindi il Cai – modulo di constatazione amichevole dell’incidente non sia stato firmato da entrambe le parti. La firma del Cai è però ancora molto utile. Se le parti trovano l’accordo infatti e il modulo di constatazione amichevole viene quindi firmato da entrambi i soggetti, il risarcimento verrà liquidato dalla propria compagnia in 30 giorni. Se invece questo accordo tra le parti non è stato possibile, la liquidazione del danno avverrà dopo 60 giorni. Nel caso in cui invece l’incidente coinvolga più veicoli, macchine straniere o comporti lesioni gravi per qualcuno bisogna seguire la procedura tradizionale.

Il passaggio fondamentale è quello della perizia. Soltanto quando il perito, che è un soggetto terzo rispetto alle parti, effettua la sua perizia, valuta il danno, lo quantifica e suggerisce alla compagnia assicurativa l’offerta da fare. Questa offerta può essere accettata, rifiutata o ignorata. In ogni caso, la compagnia spedirà a casa l’assegno. Se si deciderà di procedere in giudizio, perchè insoddisfatti del risarcimento che è stato liquidato, quell’assegno avrà comunque la funzione di acconto.

Quando si riceve l’assegno bisogna fare molta attenzione a cosa si sta firmando per essere sicuri di non firmare una liberatoria che sollevi la compagnia di assicurazione da ogni altro pagamento e che quindi impedisca di proseguire il contenzioso in sede civile. Al termine di questa fase è diritto dell’assicurato chiedere l’accesso agli atti (i documenti le perizie eccetera) che hanno determinato il valore dell’offerta di risarcimento e quindi sono estremamente utili per decidere se accontentarsi della proposta ricevuta o andare in giudizio e chiedere di più.

Normativa del risarcimento diretto

Dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Si tratta di un cambiamento epocale per le abitudini degli assicurati italiani. Finalmente, dal quel giorno, si può chiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, senza dover “combattere” con quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro.

Per i danni di lieve entità, negli incidenti tra due veicoli avvenuti in Italia, si potrà sempre e comunque chiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, sia che ci sia accordo di constatazione amichevole (Cai), sia che questo accordo non ci sia. La possibilità di usufruire del risarcimento diretto c’è sempre nel caso di scontro in territorio italiano tra due veicoli a motore immatricolati e regolarmente assicurati in Italia. Se invece nell’incidente è coinvolta un’auto straniera o se questo si verifica in territorio straniero, non si può chiedere il risarcimento diretto, ma occorre seguire la via tradizionale.

Due ulteriori precisazioni sono necessarie per evitare equivoci. La prima: sono inclusi nella normativa i ciclomotori soltanto se immatricolati dopo il 14 luglio del 2006. Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia legge, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile. In secondo luogo, se nell’incidente si registrano anche danni contro le persone, si può accedere al risarcimento solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alle vecchie procedure.

Altri due casi esclusi dal risarcimento diretto sono gli incidenti in cui siano coinvolti più di due veicoli e gli incidenti senza urto. Un esempio di incidente senza urto è quello in cui cade un carico sporgente per via di una manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo.

Per quanto riguarda la procedura di constatazione amichevole, questa non sparisce, anche se non è più necessaria per avere il risarcimento diretto. Compilare il Cai (modulo di constatazione amichevole) è in ogni caso consigliabile, se c’è accordo tra le parti. Infatti, consegnare alla compagnia il modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi, consente di dimezzare i tempi della liquidazione del risarcimento, da 60 a 30 giorni.

La persona trasportata e infortunata nell’incidente, secondo le procedure di risarcimento diretto, deve fare richiesta alla compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava che, a prescindere dalle responsabilità riscontrate nel sinistro, provvederà al risarcimento, fino al massimale previsto. Se il risarcimento eccede questo massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia del soggetto civilmente responsabile per ottenere la parte eccedente che non gli è stata ancora pagata.



 

Il perito assicurativo

Il perito assicurativo è una figura cruciale nel mondo delle assicurazioni. È stato istituito come ruolo specifico da una legge del 1992. Dai periti dipendono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra le compagnie fra loro. Il perito valuta i danni, stabilisce i conseguenti risarcimenti ed effettua anche le consulenze in base alle quali il costo dei premi delle assicurazioni subisce un aumento. Per questo motivo la legge sopra menzionata richiede che il perito assicurativo sia competente e indipendente. Professionalità e trasparenza devono quindi essere chiaramente certificate affinchè si possa operare con la qualifica di perito assicurativo in Italia.

A questo scopo, i periti sono iscritti in un albo professionale, per accedere al quale devono essere in possesso di una laurea o anche solo di un diploma di scuola superiore. Inoltre devono sostenere un esame che certifichi la loro esperienza e competenza. Questa prova è composta da una parte scritta e una orale: contiene domande sia di tipo giuridico (per valutare le conoscenze nell’ambito del diritto civile, di procedura civile e delle assicurazioni) sia di carattere tecnico (per saggiare le conoscenze tecniche, meccaniche, fisiche, per tutti i veicoli a motore). In generale, la formazione tipica dei periti assicurativi in Italia è la laurea in materie economiche, giuridiche o tecniche, come ingegneria. L’albo dei periti assicurativi è tenuto dall’IVASS.

Il perito, inoltre, non deve avere legami con nessuna delle parti coinvolte nell’esito della sua perizia: non può essere un lavoratore dipendente, nè un mediatore assicurativo, che si tratti di un agente monomandatario o di un broker indipendente. Non deve avere in nessun modo rapporti con le compagnie assicurative e non deve lavorare per (o tanto meno gestire) officine in qualità di meccanico riparatore di veicoli o natanti. Tutto questo per garantire la sua indipendenza ed estraneità rispetto alle parti in causa. La figura del perito viene infatti considerata dalla legge quella di un libero professionista che in qualità di esperto deve valutare l’entità dei danni conseguenza di un sinistro e del risarcimento necessario. È importante distinguere fra i periti assicurativi propriamente detti, iscritti all’albo dell’IVASS, da tutta una serie di esperti, meccanici o ingegneri in settori particolari, che possono essere convocati in fase di perizia.

Norme sulla perizia assicurativa

La perizia assicurativa è il momento più importante nella liquidazione di un risarcimento danni. È infatti il perito a valutare e quantificare il danno per conto della compagnia e a suggerire se fare un’offerta di risarcimento e di quanto deve essere questa offerta.

Come si può immaginare (o come si sarà sperimentato) si tratta di un momento estremamente delicato, quello in cui è più facile che insorgano delle controversie tra consumatore e compagnie. Il perito, per legge, deve essere un libero professionista indipendente, non deve essere legato alle compagnie o ai riparatori e deve fornire la sua consulenza in perfetta autonomia.

La perizia deve essere disposta dalla compagnia assicurativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell’incidente da parte dell’assicurato alla compagnia la quale, a sua volta, va inoltrata tassativamente entro 3 giorni dal sinistro. I danni alle persone invece vanno periziati entro 30 giorni dalla consegna dei certificati medici di guarigione. Per valutare l’entità delle lesioni, i periti confrontano le cartelle mediche con le tabelle di valutazione medico legali e con le scale economiche, strumenti che sono stati stabiliti per trovare una quantificazione ai danni fisici.

I compiti del perito assicurativo sono: ricostruire le responsabilità delle parti coinvolte in un incidente stradale, effettuare perizie quando le riparazioni sono state già portate a termine, valutare quali sono le riparazioni da fare a seguito di un incidente. Infatti il perito serve non solo a decidere chi ha ragione in una controversia, ma anche a fare le veci della compagnia e dell’assicurato nei confronti delle officine di riparazione, per controllare che il loro interesse ad una buona riparazione sia tutelato. Infatti tocca al perito controllare che le riparazioni siano effettuate in modo corretto e la loro qualità sia adeguata, una volta che siano state portate a termine. Deve stabilire qual è il valore di un veicolo coinvolto in un sinistro.

Compito del perito assicurativo è anche quello di valutare l’entità dei danni contro le persone avvenuti nel corso di un sinistro, cercando di tenere in considerazione anche il loro peso sociale e morale, al fine di cercare di integrare questo peso, per quanto possibile, all’interno del risarcimento da liquidare. Un altro dei ruoli del perito nell’ambito del mercato assicurativo è la consulenza alle compagnie con cui valutare quali sono i rischi da assicurare e quali no, in base all’esperienza di settore e alla sua conoscenza di studi statistici. Infine, scrive, elabora, presenta e difende in ogni sede le sue valutazioni tecniche.

17/06/2013                                                         Alberto De Luca