Contributi di Bonifica. Stop al Pagamento

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Contributi di bonifica: stop al pagamento

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I contributi di bonifica sono contributi volontari e non sono obbligatori, ed è per questo che bisogna smettere di pagarli. Nessuno si è mai reso conto che li paghiamo più per abitudine che per altro. Un’abitudine insana, visto che finanzia enti che non sono soggetti al controllo della Corte dei Conti, pertanto con licenza di uccidere in tema di spesa pubblica, e che sono tipica espressione della sovrapposizione delle competenze in materia di difesa del suolo e della irresponsabilità che ne consegue.

COSA SONO I CONTRIBUTI DI BONIFICA

I contributi di bonifica sono la quota parte della spesa rimasta a carico del bilancio del Consorzio di Bonifica per l’opera o la manutenzione realizzata nell’interesse della proprietà consorziata e alla quale abbia portato un beneficio di natura fondiaria. Il contributo di bonifica è un onere reale, non personale. Il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l’opera e il fondo (o immobile che dir si voglia), quale apporta un incremento di valore.

I contributi di bonifica addebitati come lo sono oggi (cioè in modo illegittimo) iniziano negli anni ’70, dopo che la riforma tributaria aveva eliminato tutti gli altri contributi di miglioria (la vecchia ‘fondiaria’). Sfruttando l’abitudine a pagare la ‘fondiaria’, si è iniziato ad addebitare in via generalizzata i contributi di bonifica, in modo assolutamente estraneo alla normativa che li disciplina (a partire dal Regio Decreto 215/33 sulla Bonifica Integrale e dal DPR 947/62 che impone il rispetto del vincolo di bilancio nel riparto della spesa). Tant’è che prima degli anni ’70 non vi è contenzioso in materia di contributi di bonifica.

Nel 1984 arriva la prima mazzata all’indebito balzello: la Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza 877, stabilisce che l’esistenza del beneficio è necessaria per potere legittimamente pretendere il contributo di bonifica e, in assenza, in capo al contribuente vi è un diritto soggettivo all’esonero dalla contribuzione, da cui la necessità di non effettuare il pagamento.

Nel 1996 la Cassazione a Sezione Unite torna sull’argomento e, oltre a chiarire ulteriormente i contenuti del beneficio, stabilisce, con le sentenze 8957 e 8960, che l’onere della prova del beneficio, se contestato, è a carico dell’ente impositore, cioè il Consorzio di Bonifica.

Con la L. 448/01 la competenza in materia di contributi di bonifica, che fino a quel momento era stata dei Tribunali Civili, passa alle Commissioni Tributarie limitatamente all’annullamento delle cartelle emesse per mancato pagamento. Rimane di competenza dei Tribunali la ripetizione delle somme indebitamente pagate ai Consorzi.

PERCHE’ OCCORRE NON PAGARE I CONTRIBUTI DI BONIFICA

I contributi di bonifica sono volontari e non sono obbligatori (pertanto non vanno pagati) perchè i Consorzi di Bonifica agiscono solo ed esclusivamente come concessionari pubblici delle funzioni di difesa del suolo, pertanto non possono vantare alcun beneficio apportato agli immobili con spesa a carico della proprietà consorziata, perchè le opere o le manutenzioni sono già finanziate con denaro pubblico (fondi regionali, statali e dell’Unione Europea), e pertanto il contributo di bonifica risulterebbe essere una doppia imposizione.

GLI AGRICOLTORI COME PRETESTO PER ADDEBITARE I CONTRIBUTI DI BONIFICA

I consorzi di bonifica nascono come organi di autogoverno del territorio del mondo agricolo. Questo settant’anni fa. Nel frattempo l’autogoverno è scomparso, e gli agricoltori sono rimasti come pretesto per elargire spesa pubblica, veri e propri ‘appaltifici’. Oggi agli agricoltori (quelli veri, quelli che vivono sulla terra, non le organizzazioni che li vorrebbero rappresentare) non sono più interessati alla gestione delle funzioni di natura pubblicistica di bonifica e di difesa del suolo, che devono andare agli enti locali (province e comuni) secondo quanto stabilito dalle Leggi sul decentramento (le cosiddette ‘Bassanini’: L. 59/97 e D.lgs. 112/98). Ecco un altro esempio di come l’agricoltura diventa un pretesto per ingrassare burocrati e spendaccioni alle spalle dell’economia nazionale.

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

La vertenza contro i contributi di bonifica è essenzialmente la vertenza sul decentramento amministrativo, per dare concreta e piena attuazione alla L. 59/97 e al D.lgs. 112/98 laddove stabiliscono che le funzioni di difesa del suolo devono essere trasferite ai comuni (che hanno già la competenza in materia di primo intervento di protezione civile e presto gestiranno anche il catasto) e alle province (che coordinano già oggi il territorio con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). Ai consorzi di bonifica devono rimanere solamente le funzioni che riguardano il servizio irriguo (la fornitura di acqua alle aziende agricole). Solo così si potrà migliorare la gestione del territorio, sostituendo l’unitarietà della gestione in capo agli enti locali all’attuale sovrapposizione di competenze, che genera irresponsabilità.

 

COME SI ARTICOLA LA VERTENZA

Per attuare la vertenza contro i contributi di bonifica occorre che si creino comitati comunali di cittadini e agricoltori (come è già avvenuto in Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Calabria) che si facciano carico:

– di informare i cittadini e gli agricoltori della necessità della vertenza, sospendendo il pagamento;

– di raccogliere le cartelle emesse a seguito del mancato pagamento dei contributi di bonifica;

– di presentare i ricorsi presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

– di organizzare iniziative e assemblee di informazione sull’evoluzione della vertenza, coinvolgendo anche i comuni e chiedendo loro di supportare l’azione dei cittadini assumendo le più opportune iniziative in sede istituzionale (sulla base di quanto previsto dalle leggi Bassanini) per ottenere la gestione diretta delle funzioni di difesa del suolo, in coordinamento con la provincia, sottraendo al consorzio di bonifica il ruolo di ente concessionario della Regione, che ha solamente in regime di proroga per la mancata attuazione del decentramento;

Consorzi di bonifica: cartella esattoriale illegittima in assenza di un beneficio Commissione Tributaria Provinciale Lecce, sez. IV, sentenza depositata il 15.9.09

Consorzi di Bonifica: illegittima la cartella esattoriale ingiungente il pagamento dei contributi consortili se emessa in assenza dei piani di contribuenza.

Lo ha confermato con una recente pronuncia, depositata il 15.09.09, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accogliendo il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella esattoriale ingiungente il pagamento di contributi consortili mai versati.

In particolare, la Commissione Tributaria, aderendo alle tesi prospettate dal difensore del contribuente, ha rilevato preliminarmente che “…..presupposto dell’obbligazione contributiva è, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica.

E ciò vale, ha aggiunto la Commissione, tanto più dopo l’entrata in vigore delle L.R. n. 4 del 07.03.03 che, oltre a porre a carico dei Consorzi di Bonifica il compito di riformulare i piani di contribuenza, rapportando gli oneri agli effettivi benefici delle opere di bonifica, ha peraltro previsto l’annullamento delle iscrizioni a ruolo riportate in cartelle esattoriali non ancora pagate alla data di entrata in vigore della richiamata legge per gli anni 2000-2001-2002, salva eventuale nuova iscrizione sulla base di nuovi piani di contribuenza previsti dalla medesima norma.

Con successiva LR n. 8 dell’11.8.05, ha proseguito la CTP, la Regione Puglia ha confermato la sospensione dei ruoli per il periodo in contestazione, ruoli che allo stato sono quindi da considerare privi di efficacia giuridica e non eseguibili.

Peraltro, ha aggiunto la Commissione, il TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto avverso la citata legge con cui la Regione ha approvato il Piano di classifica per il riparto delle spese consortili, confermando la necessità di provvedere alla redazione di un nuovo piano di riparto, con il previo coinvolgimento degli enti locali interessati.

Ogni comitato affiliato ad UNICO riceve tutta l’assistenza necessaria per impiantare e portare avanti la vertenza.

PUOI TROVARE E SCARICARE QUI TUTTO QUELLO CHE SI PUO’ SAPERE SUI CONTRIBUTI DI BONIFICA, COMPRESO IL MODELLO PER PRESENTARE RICORSO CONTRO LE CARTELLE, LA NORMATIVA, LA GIURISPRUDENZA. CONSULTA L’ARCHIVIO CHE RIPORTIAMO DI SEGUITO.

RELAZIONE INTRODUTTIVA PER COMPRENDERE NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Scarica la relazione

SCARICA LA NORMATIVA

Regio Decreto n. 215/1933

Decreto del Presidente della Repubblica n. 947/1962

SCARICA LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza della Corte Costituzionale n. 55/1963

SCARICA LA GIURISPRUDENZA DELLA SUPERMA CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 877/1984

Sentenza della Corte di Cassazione Sezione I Civile n. 7511/1993

Sentenze della Corte di Cassazione Sezione I Civile n. 7322/1993 e Sezioni Unite Civili n. 8957/1996 e 8960/1996

Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 968/1998

Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 9493/1998

SCARICA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO: GIUDICE ORDINARIO

Sentenza Tribunale di Matera n. 150/1994

Sentenza Tribunale di Taranto n. 583/1997

Sentenza Tribunale di Taranto n. 1609/1998

Sentenza Tribunale di Bari n. 1348/2000

Sentenza Tribunale di Nola del 16/01/2001

Sentenza Corte di Appello di Lecce n. 246/2001

Sentenza Corte di Appello di Bari n. 878/2001

Sentenza Tribunale di Brindisi n. 111/2003

SCARICA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO: COMMISSIONI TRIBUTARIE (il primo numero indica il numero della sentenza, il secondo indica la sezione che l’ha pronunciata, il terzo numero indica l’anno)

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi n. 182-2-03

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Terni n. 72-1-03

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo n. 161-2-03

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza n. 105-2-03

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 504-1-04

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 484-23-04

Sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 57-10-05

Sentenza Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 42-5-05

SCARICA IL MATERIALE PER PRESENTARE RICORSO CONTRO LE CARTELLE DI PAGAMENTO RECANTI CONTRIBUTI DI BONIFICA

Modello di RICORSO contro cartella di pagamento recante contributo di bonifica (cod. tributo 630) proposto direttamente dal RICORRENTE senza l’assistenza di un difensore (importo massimo della cartella pari a 2582,28 Euro)

Modello di RICORSO contro cartella di pagamento recante contributo di bonifica (cod. tributo 630) proposto dal ricorrente con l’assistenza tecnica di un DIFENSORE (ragioniere commercialista, dottore commercialista, avvocato, consulente del lavoro)

Modello di RICORSO contro cartelle di pagamento recanti contributo di bonifica (cod. tributo 630) proposto da PIU’ RICORRENTI IN LITISCONSORZIO VOLONTARIO con l’assistenza tecnica di un DIFENSORE (ragioniere commercialista, dottore commercialista, avvocato, consulente del lavoro)

Memoria per l’UDIENZA DELLA SOSPENSIONE

ISTANZA DI SOSPENSIONE a seguito di rigetto dell’istanza proposta nel ricorso introduttivo, da presentare nel caso di preavviso di iscrizione del FERMO AMMINISTRATIVO di un automezzo (Ricorso proposto direttamente dal RICORRENTE senza l’assistenza di un difensore)

ISTANZA DI SOSPENSIONE a seguito di rigetto dell’istanza proposta nel ricorso introduttivo, da presentare nel caso di preavviso di iscrizione del FERMO AMMINISTRATIVO di un automezzo (Ricorso proposto direttamente con l’assistenza tecnica di un DIFENSORE)

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

29/05/2011                    Alberto De Luca per il Comitato Cittadino Libero

Il Consiglio di Stato ha poi confermato tale decisione. La Regione Puglia, di conseguenza, prendendo atto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria ha proceduto alla nomina di un Commissario ad acta, perché, di concerto con i comuni interessati, predisponesse le proposte dei piani di classifica, ad oggi ancora non pervenuti.